Cura Italia, contributo di 600 euro per i collaboratori sportivi

21.03.2020 21:12 di Anna Viola   vedi letture
Cura Italia, contributo di 600 euro per i collaboratori sportivi
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© foto di Federico De Luca

Livorno – All’articolo 96 del decreto legge 18/2020 viene previsto un contributo per i collaboratori sportivi, in analogia a quanto previsto per i lavoratori autonomi all’articolo 27 dello stesso provvedimento.
Il contributo una tantum sarà di euro 600 nel limite massimo di un fondo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Questo significa che la platea che potrà beneficiare di tale contributo sarà di oltre 83 mila collaboratori sportivi.
Le condizioni per l’accesso al contributo sono l’esistenza di un rapporto di collaborazione sportiva ex articolo 67, comma 1, lettera M del Tuir instaurato in data anteriore al 23 febbraio 2020 con uno di tali soggetti: federazioni sportive Nazionali, entp di Promozione sportiva, associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte all’apposito registro Coni.

Per richiedere tale contributo, i collaboratori sportivi dovranno presentare autocertificazione della preesistenza al 23 febbraio del rapporto di collaborazione con il soggetto sportivo e della mancata percezione di altro reddito da lavoro.
Le domande dovranno essere presentate alla società Sport e Salute, azienda pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, cui verranno messi a disposizione i fondi destinati e che procederà alla valutazione delle pratiche e alla liquidazione dei contributi ai beneficiari. L’istruttoria delle pratiche sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione ed avuta attenzione che il soggetto con cui il beneficiario dichiari di avere in essere la collaborazione sportiva sia un soggetto riconosciuto dall’ordinamento sportivo, Fsn e Eps, od iscritto al registro Coni 2.0.
Viene inoltre chiarito che tale contributo non concorrerà alla formazione del reddito per i collaboratori sportivi, ossia non si cumulerà con gli altri proventi ex articolo 67, comma 1, lettera M del Tuir percepiti nell’anno ai fini della verifica del superamento del tetto di esenzione di euro 10 mila previsto dall’articolo 69 del Tuir, né pare sia soggetto a tassazione di alcun tipo.

Il provvedimento prevede che, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in accordo con l’Autorità delegata in materia di sport, emanerà un apposito decreto in cui saranno individuate le modalità di presentazione delle domande e definiti i criteri di gestione del fondo nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.